Serie B - Campionato Italiano 2021-2022
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5 | punti in classifica | 0 |
0 | mete | 0 |
0 | trasformazioni | 0 |
0 | calci di punizione | 0 |
0 | drop | 0 |
stadio | |
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calcio d'inizio | 16/01/2022 14:30 |
arbitro | ‐ |
assistenti | ‐ |
TMO | ‐ |
TV | ‐ |
note * Omologazione sospesa in attesa della decisione sulla istanza ex art. 56 e 57 Regolamento di Giustizia, presentata dalla Società Mogliano Rugby 1969 all’arbitro al termine della gara, ad eccezione dei provvedimenti a carico dei giocatori. Il Giudice Sportivo, visto il referto del Sig. Jaco Erasmus, nel quale si dà atto che la società Mogliano Rugby 1969 SSD ARL ha presentato un elenco nominativo di 22 giocatori con il numero minimo di giocatori di prima linea (cinque giocatori di prima linea) stabilito dalle norme vigenti per squadre da 19 a 22 giocatori indicati in lista; considerato che, al momento della consegna dei documenti di riconoscimento e del Modello B da parte della Mogliano Rugby 1969 SSD ARL, l’accompagnatore della squadra riferiva all’arbitro che le due prime linee in panchina (n.16 e n.18) erano entrambi allenati a giocare nel ruolo di tallonatore e non erano allenati per ricoprire il ruolo specifico di pilone, sia sinistro sia destro; considerato che la gara si è svolta dal 1° minuto del secondo tempo sino al termine con mischie “no contest” a seguito delle seguenti situazioni: al 1° minuto del secondo tempo vengono sostituiti i giocatori n° 2 Sig. Bianco Matteo (tess. 247433 - T) con il giocatore n. 16 Sig. Foresto Giacomo (tess. 224853 – 1L) (per scelta tecnica) e n° 1 Sig. Lucchetta Gianmarco (tess. 185760 – PD) con il giocatore n. 18 Sig. Cosmo Emanuele (tess. 174793 – 1L) (per infortunio), giocatore non abilitato a ricoprire tale ruolo, così come dichiarato, prima dell’inizio della gara, dall’accompagnatore della società al direttore di gara, per cui la si proseguiva con mischie “no contest”; preso atto che dal 1° minuto del secondo tempo sino al termine della gara si è giocato con mischie “no contest”, in quanto la Società Mogliano Rugby 1969 SSD ARL, non aveva ulteriori giocatori da impiegare nel ruolo di pilone; tenuto conto che il Mogliano Rugby 1969 SSD ARL, pur avendo in lista gara il numero regolare di giocatori di prima linea, come previsto dalle Regole di gioco, non ha comunque garantito i rimpiazzi minimi degli stessi; visto l’art. 30 lett. g) del Regolamento di Giustizia, e l’art 16 lett. b) del Regolamento di Attività Sportiva, nonché le disposizioni contenute nelle Regole di Gioco del Rugby Union (edizione 2021) alla regola 3 punti 8.13.15. e le Circolari Informative C.N.Ar. n° 15/2008-2009, n°04/2020-2021; dichiara perdente la società Mogliano Rugby 1969 SSD ARL, con il risultato di 20 a 0 (mete 4 - 0), in favore della società Bologna Rugby Club ASD, anziché il risultato conseguito sul campo di 24 a 26 (mete 4 – 4). Stante la soccombenza si onera la società Mogliano Rugby 1969 SSD ARL al versamento del contributo di euro 150,00, per le spese di accesso alla giustizia. |
partite da giocare
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